![]() |
|
Passività e Altri Oneri |
dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della
successione, purché risultino da atto scritto avente data certa
anteriore all’apertura della successione o da provvedimento
giurisdizionale definitivo.
I debiti del defunto sono deducibili se sono
stati contratti per l’acquisto di beni o diritti compresi nell’attivo
ereditario.
In presenza di una passività che grava su più beni compilare
tanti righi quanti sono i beni interessati avendo cura di ripartire tra
gli stessi il valore totale delle passività.
Se i beni e diritti sono
compresi solo in parte nell’attivo ereditario la deduzione è ammessa
proporzionalmente al valore di tale parte.
I debiti relativi al defunto
e ad altre persone sono deducibili nei limiti della quota del defunto.
In
assenza di un specifica determinazione le quote si considerano uguali
tra tutte le parti.
dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze;
dalle spese funerarie risultanti da regolari quietanze, deducibili per un importo non superiore a 1.032,91 euro.
Nel campo Tipo indicare uno dei codici proposti nel menù a tendina in relazione alla tipologia di debito contratto ed alle condizioni, previste dalla normativa di riferimento, che li rende deducibili.
Nei campi Estremi Documento e Data Documento indicare gli estremi e la data del documento e/o provvedimento da cui ha origine la passività (ad esempio provvedimento giurisdizionale, testamento nel caso di legato).
Nel campo Quota Defunto indicare la quota della passività del defunto espressa in frazione.
Nel campo Valore indicare l'importo per ciascuna passività,
riferita alla quota del defunto, arrotondato all’unità di euro.
Se nel campo
“Tipo” è indicato il codice 11, indicare il valore di quest’ultimo.
Se il
legato o l’onere consiste in una rendita vitalizia calcolarne il valore
secondo le specifiche regole contenute nell’art.17 del Tus.
Progressivo Cespite
I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l’acquisto
di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario.
Se nel campo Tipo è stato indicato uno tra i codici:
3 (Mutui, contratti per l’acquisto di immobili compresi nell’attivo ereditario),
4 (Debiti verso aziende o istituti di credito),
5 (Debiti inerenti l’esercizio di imprese) o
7 (Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale)
occorre indicare Quadro, Rigo e Modulo relativo al corrispondente cespite di riferimento.
Ripartizioni In questa sezione devono essere indicate, per le singole passività esposte, le quote di ripartizione delle stesse. Nei campi
Rigo Nr. e Mod. Nr.,
tramite il pulsante
Nel campo Quota di Ripartizione indicare la quota di ripartizione della passività espressa in una frazione. Nel campo Valore Quota indicare il valore della quota di devoluzione cui la passività si riferisce, arrotondato all’unità di euro.
|
![]() |