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Liquidazione delle Imposte Ipocatastali e Altri Tributi


Il versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione.
Si precisa che:

SEZIONE I – IMPOSTA IPOTECARIA
L’imposta ipotecaria è l’imposta dovuta per le formalità di trascrizione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Territorio, ovvero per l’intavolazione ove vige il Sistema Tavolare.

SEZIONE II – IMPOSTA CATASTALE

SEZIONE III – TASSA IPOTECARIA
Questa sezione è dedicata alla liquidazione delle tasse ipotecarie per la trascrizione e volture presso competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Le tasse sono dovute nella misura di euro 90,00 per ciascuna “conservatoria” nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione (di cui euro 35 per la trascrizione ed euro 55 per le volture catastali).

SEZIONE IV – IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle conservatorie, circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

SEZIONE V – TRIBUTI SPECIALI
I Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE VI – SANZIONI E INTERESSI
Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione e prima che avvenga l’accertamento d’ufficio, può essere utilizzata la presente sezione per ravvedere il tardivo pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati.

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