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Liquidazione delle Imposte e Altri Tributi |
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2014, l’imposta ipotecaria e catastale, nel caso in cui sia prevista in misura fissa, è pari a 200 euro per ciascuna;
Per le successioni aperte tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2013, l’imposta ipotecaria e catastale, nel caso in cui sia prevista in misura fissa, è pari a 168 euro per ciascuna.
SEZIONE I – IMPOSTA IPOTECARIA
L’imposta ipotecaria è l’imposta dovuta per le formalità di trascrizione
presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Territorio, ovvero per
l’intavolazione ove vige il Sistema Tavolare.
SEZIONE II – IMPOSTA CATASTALE
SEZIONE III – TASSA IPOTECARIA
Questa sezione è dedicata alla liquidazione delle tasse ipotecarie per la
trascrizione e volture presso competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Le tasse sono dovute nella misura di euro 120,00 per ciascuna “conservatoria”
nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione.
Nel caso in cui sia stata espressa la volontà di non dar seguito alle volture catastali, deve essere uguale al prodotto di euro 65,00 per il numero delle circoscrizioni indicate.
SEZIONE IV – IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili
compresi nelle conservatorie, circoscrizioni o sezioni staccate dei
competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
SEZIONE V – TRIBUTI SPECIALI
I Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e
successive modificazioni e integrazioni.
SEZIONE V-bis – IMPOSTA DI SUCCESSIONE
La sezione è obbligatoria per le successioni aperte (data di decesso) a partire dal 01/01/2025.
Non può essere presente per le Successioni aperte prima del 01/01/2025 se il presentatore ha codice carica diverso da 9.
Non può essere presente per le successioni aperte (data di decesso) prima del 01/01/2025
SEZIONE VI – SANZIONI E INTERESSI
Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di
presentazione e prima che avvenga l’accertamento d’ufficio, può essere
utilizzata la presente sezione per ravvedere il tardivo pagamento delle
imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati.