Quadro EO

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Azioni, Obbligazioni, Altri Titoli, Quote Sociali


In questo quadro vanno indicati le azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario.
La base imponibile dei titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento è determinata assumendo il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.
La valutazione delle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, varia a seconda che si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, oppure di quote e titoli non quotati.

Le partecipazioni in società si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se, per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per patto parasociale, il diritto di accrescimento o di acquisto, ad un prezzo inferiore, sia previsto a favore di altri soci:

Titolo

Nel campo Titolo selezionare la voce interessata dall'apposito menù a tendina.

Nel campo Cod. Fisc. Società indicare il codice fiscale della società in relazione alla quale il defunto possedeva azioni, obbligazioni o quote sociali.
Non deve essere indicato se le azioni, le obbligazioni, le quote di partecipazione, i titoli posseduti dal defunto sono relativi a società, enti non societari e fondi comuni d’investimento aventi la sede legale, amministrativa o l’oggetto principale, all’estero. In questi deve essere barrata la casella “Bene estero”.

Nel campo Quantità indicare il numero di azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto che risultano dall’ultimo bilancio depositato/pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto alla data di apertura della successione.

Il campo Codice Titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana.
Tale codice si evince dalla attestazione di credito della banca presso cui è aperto il rapporto.
La valorizzazione dei titoli alla data del decesso può essere resa dalla banca stessa dietro specifica richiesta da parte dell’erede (senza assumere valore di certificazione) o desumibile dai listini ufficiali relativi al giorno successivo alla data del decesso.

Nel campo Descrizione riportare una sintetica descrizione delle azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto.
Le informazioni possono essere desunte dalle attestazioni rilasciate dagli istituti di credito.

Nel campo Diritto selezionare la voce interessata dall'apposito menù a tendina.

Altri Dati

Nel campo Tipo Documento indicare la tipologia di documento da cui risulti il numero di azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto, selezionando la voce interessata dall'apposito menù a tendina.

Nel campo Data Documento riportare nel presente campo la data di pubblicazione/deposito del bilancio o la data di redazione dell’inventario.

Nel campo Possesso del Defunto indicare la quota dell’immobile relativa al diritto posseduto dal defunto, espressa in frazione.

Nel capo Valore indicare la base imponibile, arrotondata all’unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito ed alla quota posseduta dal defunto.
Nel determinare la base imponibile delle azioni e delle quote sociali deve essere escluso il valore dell’avviamento.
L’avviamento viene escluso sia in presenza di bilancio o inventario, che in assenza dello stesso (in tal caso si tiene conto della situazione patrimoniale).
In presenza di bilancio, il calcolo della quota, deve essere effettuato con riferimento ai dati in questo indicati.
In assenza di bilancio, il calcolo deve essere effettuato con riferimento al valore della partecipazione, e quindi al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività, escludendo i beni non soggetti ad imposta e l’avviamento.
Se la successione è aperta entro 5 anni da altra successione avente ad oggetto lo stesso bene o parte di esso, occorre indicarne il valore nel campo Valore precedenti Successioni, Riduzioni art. 25, comma 1.

Nel campo Valore esente indicare il valore dei titoli o la quota parte dei fondi comuni d’investimento esente dall’imposta di successione.

La casella Bene estero deve essere barrata se le azioni, le obbligazioni, le quote di partecipazione, i titoli posseduti dal defunto sono relativi a società, enti non societari e fondi comuni d’investimento aventi la sede legale, amministrativa o l’oggetto principale, all’estero.

Se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un’imposta all’estero, indicare il relativo importo nel campo Imposta versata all’estero, proporzionalmente alla quota di devoluzione.
In questo caso la certificazione relativa all’imposta versata all’estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione nella sezione "Certificazione Imposta versata all’estero" presente nel Quadro EG.

Devoluzioni
In questa sezione devono essere indicate, per il singolo bene, le quote di ripartizione fra i soggetti aventi diritto all’eredità.
Per maggiori informazioni cliccare qui.

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