![]() |
|
Azioni, Obbligazioni, Altri Titoli, Quote Sociali |
Le partecipazioni in società si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se, per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per patto parasociale, il diritto di accrescimento o di acquisto, ad un prezzo inferiore, sia previsto a favore di altri soci:
Se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota dell’erede o del legato;
Se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto non sono eredi o legatari, il valore della partecipazione va considerato come legato a loro favore.
Titolo
Nel campo Titolo selezionare la voce interessata dall'apposito menù a tendina.
Nel campo Cod. Fisc. Società indicare il codice
fiscale della società in relazione alla quale il defunto possedeva azioni,
obbligazioni o quote sociali.
Non deve essere indicato se le azioni, le obbligazioni, le quote di
partecipazione, i titoli posseduti dal defunto sono relativi a società, enti
non societari e fondi comuni d’investimento aventi la sede legale,
amministrativa o l’oggetto principale, all’estero. In questi deve essere
barrata la casella “Bene estero”.
Nel campo Quantità indicare il numero di azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto che risultano dall’ultimo bilancio depositato/pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto alla data di apertura della successione.
Il campo Codice Titolo deve essere indicato solo
se si tratta di titolo quotato in borsa italiana.
Tale codice si evince dalla attestazione di credito della banca presso cui è
aperto il rapporto.
La valorizzazione dei titoli alla data del decesso può
essere resa dalla banca stessa dietro specifica richiesta da parte
dell’erede (senza assumere valore di certificazione) o desumibile dai
listini ufficiali relativi al giorno successivo alla data del decesso.
Nel campo Descrizione riportare una sintetica
descrizione delle azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto.
Le informazioni possono essere desunte dalle attestazioni rilasciate dagli
istituti di credito.
Nel campo Diritto selezionare la voce interessata dall'apposito menù a tendina.
Altri Dati
Nel campo Tipo Documento indicare la tipologia di documento da cui risulti il numero di azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto, selezionando la voce interessata dall'apposito menù a tendina.
Nel campo Data Documento riportare nel presente campo la data di pubblicazione/deposito del bilancio o la data di redazione dell’inventario.
Nel campo Possesso del Defunto indicare la quota dell’immobile relativa al diritto posseduto dal defunto, espressa in frazione.
Nel capo Valore indicare la base
imponibile, arrotondata all’unità di euro, da calcolare in base alle regole
sinteticamente riportate di seguito ed alla quota posseduta dal defunto.
Nel
determinare la base imponibile delle azioni e delle quote sociali deve
essere escluso il valore dell’avviamento.
L’avviamento viene escluso sia in
presenza di bilancio o inventario, che in assenza dello stesso (in tal caso
si tiene conto della situazione patrimoniale).
In presenza di bilancio, il
calcolo della quota, deve essere effettuato con riferimento ai dati in
questo indicati.
In assenza di bilancio, il calcolo deve essere effettuato
con riferimento al valore della partecipazione, e quindi al valore
complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle
passività, escludendo i beni non soggetti ad imposta e l’avviamento.
Se la
successione è aperta entro 5 anni da altra successione avente ad oggetto lo
stesso bene o parte di esso, occorre indicarne il valore nel campo Valore
precedenti Successioni, Riduzioni art. 25, comma 1.
Nel campo Valore esente indicare il valore dei
titoli o la quota parte dei fondi comuni d’investimento esente dall’imposta
di successione.
La casella Bene estero deve essere barrata se le azioni, le
obbligazioni, le quote di partecipazione, i titoli posseduti dal defunto
sono relativi a società, enti non societari e fondi comuni d’investimento
aventi la sede legale, amministrativa o l’oggetto principale, all’estero.
Se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un’imposta all’estero,
indicare il relativo importo nel campo Imposta versata all’estero,
proporzionalmente alla quota di devoluzione.
In questo caso la
certificazione relativa all’imposta versata all’estero deve essere allegata
alla dichiarazione di successione nella sezione "Certificazione Imposta
versata all’estero" presente nel Quadro EG.
Devoluzioni
In questa sezione devono essere indicate, per il singolo bene, le quote di
ripartizione fra i soggetti aventi diritto all’eredità.
Per maggiori informazioni
cliccare qui.