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Navi e Imbarcazioni |
Nei campi Tipo Unità e Nazionalità, selezionare la voce interessata dall'apposito menù a tendina.
Indicare la lunghezza in centimetri (in caso di tipo di unità a vela) oppure la stazza in tonnellate (per il tipo di unità a motore).
Completare Ufficio, Anno e Numero di Iscrizione.
Nel campo Diritto selezionare la voce interessata dall'apposito menù a tendina.
Nel campo Possesso del Defunto indicare la quota dell’immobile relativa al diritto posseduto dal defunto, espressa in frazione.
Nel campo Valore indicare il valore
delle navi o imbarcazioni, arrotondato all’unità di euro, calcolato in
relazione alla quota di possesso del defunto e al codice diritto.
Il valore
delle navi o imbarcazioni che non fanno parte di aziende, sono ricavati dai
prezzi praticati di solito sul mercato per beni uguali di nuova costruzione,
tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e dello stato di
conservazione.
Se la successione è aperta entro 5 anni da altra successione
avente ad oggetto lo stesso bene o parte di esso, occorre indicarne il
valore nel campo Valore precedenti Successioni, Riduzioni art. 25, comma
1.
La casella Bene estero deve essere barrata se il bene è stato iscritto o immatricolato in uno stato estero.
Se per il cespite indicato nel rigo è
stata versata un’imposta all’estero, indicare il relativo importo nel campo
Imposta versata all’estero, proporzionalmente alla quota di
devoluzione.
In questo caso la certificazione relativa all’imposta versata
all’estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione nella
sezione "Certificazione Imposta versata all’estero" presente nel Quadro EG.
Devoluzioni
In questa sezione devono essere indicate, per il singolo bene, le quote di
ripartizione fra i soggetti aventi diritto all’eredità.
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